La nuova normativa europea sulla salute degli animali anche nota come Animal Health Law (Regolamento Ue 2016/429) è applicabile a partire dal 21/04/2021. L’obiettivo principale della normativa è quello di prevenire e controllare le malattie animali che possono essere trasmesse ad altri animali o agli essere umani.
Un regolamento che porta con sé regole più semplici e e chiare, la cui priorità è quella di prevenire ed eradicare la malattie. Il regolamento chiarisce anche le responsabilità degli allevatori, dei veterinari e di chi si occupa di animali.
In Italia sono attesi i due decreti legislativi per l’attuazione dei criteri:
- per le misure di prevenzione e controllo delle malattie
- disposizioni per l’identificazione e la registrazione degli animali.
Entrambi prevedono anche le sanzioni. Intanto sono state emanate le indicazioni applicative del Ministero della Salute.
Piano della gestione dei Rischi in Agricoltura
Già dall’8 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il piano di gestione dei rischi in agricoltura.
Saranno ammissibili, nei limiti e secondo le modalità previste dal Decreto, anche le polizze assicurative agevolate stipulate per la tutela delle produzioni vegetali, animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.
Art. 5: coperture assicurative per lo smaltimento delle carcasse animali
I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali.
Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non può comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.
Art. 5: coperture assicurative per le malattie negli allevamenti
Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell’elenco di cui all’allegato 1, punto 1.7.
Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all’allegato 1, punto 1.8, possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo, conformemente all’art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse.
Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell’evento coincide con l’emissione del provvedimento dell’autorità sanitaria. A seguito di tale emissione, la compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell’attività del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4 secondo le modalità di cui al comma 5.
Art 5: Specifiche per le assicurazioni
Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa è riferita all’anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrescimento di ogni singolo allevamento; le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell’agevolabilità della spesa premi sostenuta le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.
La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l’intero allevamento, ovvero l’intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui all’allegato 1, punto 1.7, allevata all’interno di un territorio comunale.
Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l’intero allevamento/prodotto di cui al comma 8 per comune.
La nostra soluzione assicurativa per gli allevamenti
In linea con quanto previsto dal piano di gestione dei rischi in agricoltura, la nostra soluzione assicurativa copre:
- I costi di smaltimento delle carcasse morte;
- L’abbattimento forzoso
- Il mancato reddito
- E il mancato reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
Come specificato le produzioni zootecniche per la copertura del mancato reddito e dell’abbattimento forzoso sono assicurabili solo se sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, come riportato nell’Allegato I, punto 1.7.
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