Rischi zootecnici: le normative aggiornate

La nuova normativa europea sulla salute degli animali anche nota come Animal Health Law (Regolamento Ue 2016/429) è applicabile a partire dal 21/04/2021. L’obiettivo principale della normativa è quello di prevenire e controllare le malattie animali che possono essere trasmesse ad altri animali o agli essere umani.

Un regolamento che porta con sé regole più semplici e e chiare, la cui priorità è quella di prevenire ed eradicare la malattie. Il regolamento chiarisce anche le responsabilità degli allevatori, dei veterinari e di chi si occupa di animali.

In Italia sono attesi i due decreti legislativi per l’attuazione dei criteri:

  1. per le misure di prevenzione e controllo delle malattie
  2. disposizioni per l’identificazione e la registrazione degli animali.

Entrambi prevedono anche le sanzioni. Intanto sono state emanate le indicazioni applicative del Ministero della Salute.

Piano della gestione dei Rischi in Agricoltura

Già dall’8 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il piano di gestione dei rischi in agricoltura.

Saranno ammissibili, nei limiti e secondo le modalità previste dal Decreto, anche le polizze assicurative agevolate stipulate per la tutela delle produzioni vegetali, animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.

Art. 5: coperture assicurative per lo smaltimento delle carcasse animali

I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali.

Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini  di  servizio  prestato  e  non  può comportare  pagamenti  diretti  ai  beneficiari.  Le   compagnie   di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente  agli operatori  o  agli  organismi  economici  che hanno   prestato   ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.

Art. 5: coperture assicurative per le malattie negli allevamenti

Le produzioni zootecniche per la copertura  mancato  reddito  e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in  cui sono comprese tutte le  epizoozie  obbligatorie  per  singola  specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o  in  parte  quelle facoltative, così come riportate nell’elenco di cui all’allegato  1, punto 1.7.

Le produzioni zootecniche assicurate per  la  garanzia  mancato reddito di cui all’allegato 1, punto 1.8, possono  coprire  anche  le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per  le  aree perifocali.

Sono ammissibili esclusivamente le  polizze  che  prevedono  la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della  produzione media annua dell’imprenditore agricolo, conformemente all’art. 37 del regolamento  (UE)  n.  1305/2013  e  successive   modificazioni,   ad eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse.

Per le coperture mancato reddito  e  abbattimento  forzoso,  il riconoscimento  formale  dell’evento  coincide  con  l’emissione  del provvedimento dell’autorità sanitaria. A seguito di tale  emissione, la  compagnia  di  assicurazione,   sulla   base   delle   risultanze dell’attività del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia  di  cui  al  comma  4  secondo  le modalità di cui al comma 5.

Art 5: Specifiche per le assicurazioni

Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa è riferita all’anno solare e può ricomprendere uno  o  più  cicli produttivi/accrescimento  di  ogni  singolo  allevamento;  le   parti possono prevedere anche un  impegno  pluriennale,  tuttavia  ai  fini dell’agevolabilità della spesa  premi  sostenuta  le  garanzie  e  i relativi  risarcimenti  devono  riguardare   una   singola   campagna assicurativa  annuale,  e  non  possono   comportare   obblighi   né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

La  copertura  assicurativa  per  singolo   beneficiario   deve comprendere l’intero allevamento, ovvero l’intero prodotto ottenibile dai  capi  in  produzione,  per  ciascuna  specie  animale   di   cui all’allegato 1, punto 1.7,  allevata  all’interno  di  un  territorio comunale.

Per la  copertura  di  ciascuna  tipologia  di  rischio,  ferma restando  la  possibilità   di   utilizzare   lo   strumento   della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze  ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al  comma  4 deve essere calcolata per l’intero  allevamento/prodotto  di  cui  al comma 8 per comune.

La nostra soluzione assicurativa per gli allevamenti

In linea con quanto previsto dal piano di gestione dei rischi in agricoltura, la nostra soluzione assicurativa copre:

  • I costi di smaltimento delle carcasse morte;
  • L’abbattimento forzoso
  • Il mancato reddito
  • E il mancato reddito dovute ai provvedimenti previsti per le  aree perifocali.

Come specificato le produzioni zootecniche per la copertura del mancato reddito e dell’abbattimento forzoso sono assicurabili solo se sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, come riportato nell’Allegato I, punto 1.7.

Scopri di più sulla nostra tutela per gli allevamenti oppure contattaci per tutelare il tuo reddito, il tuo allevamento.

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